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Turchia modifiche Legge

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Di cosa si tratta

La Turchia con la legge n. 6455 del 28/01/2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 28615 del 11/04/2013 ha emanato nuove disposizioni in materia di Commercio Estero. Le più significative modifiche, al fine di evitare gravose conseguenze derivanti dai controlli doganali, risultano essere:

  1. La nomenclatura doganale relativa ai prodotti spediti in Turchia deve obbligatoriamente essere evidenziata in fattura. Sarà poi cura dell’importatore turco confermare il dato indicato.
  2. La descrizione commerciale della merce su tutti i documenti non deve discostarsi dalla tariffa doganale indicata.

A buon intenditore, poche parole!

Nel caso in cui il materiale in dogana venga identificato in modo differente da quello indicato sul tipo documenti di esportazione è dovuta una pena pecuniaria pari al doppio del valore del materiale sdoganato, materiale che verrà sequestrato e diventerà di proprietà dello Stato turco in base agli articoli dal 177 al 180. Questa modifica della legge turca mi spinge a fornire dei suggerimenti alle nostre aziende che cedono le proprie merci in paesi comunitari.

Sulle fatture di vendita verso paesi comunitari è opportuno indicare, oltre a quanto previsto dall’articolo 21 del Dpr 633-72, gli elementi necessari per la compilazione dei modelli Intrastat: Peso netto, nomenclatura combinata, modo di trasporto, resa della merce.

Indicando detti elementi, oltre a facilitare la compilazione del modello Intrastat vendite, permetterà di agevolare il cliente estero alla compilazione del suo modello relativo agli acquisti. Gli uffici acquisti delle nostre aziende dovrebbero imporre ai propri fornitori comunitari di indicare gli stessi dati sopra indicati. È appena il caso di evidenziare i problemi che gli uffici amministrativi devono necessariamente affrontare, per la compilazione del modello Intrastat acquisti. Faccio, ad esempio, riferimento ad un acquisto dalla Germania che, generalmente, e scortato da una fattura indicante in lingua tedesca solamente i dati tecnici della merce inviata, obbligando così l’amministrazione a chiedere chiarimenti all’ufficio Acquisti che, in genere, non conosce le specifiche tecniche (Nomenclatura combinata) e altri dati dell’oggetto acquistato e rimanda perciò all’ufficio tecnico e la competenza per i chiarimenti del caso. Quest’ultimo ufficio, di solito, può essere di scarso aiuto perciò l’amministrazione si vede costretta a contattare e chiedere chiarimenti al fornitore.

Quanto sopra dimostra, senza ombra di dubbio, che al fine di evitare conseguenze sanzionatorie e per eliminare una inutile perdita di tempo, è necessario che vengano impartite, per l’emissione degli ordini, disposizioni Standard coinvolgendo l’ufficio commerciale, l’amministrazione e l’ufficio acquisti. In caso di verifiche inerenti agli scambi intracomunitari, non è difficile dover riconoscere sanzioni amministrative.

Articolo di Andrea Toscano